STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARIATO CROCE ARCANA
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita l’Associazione denominata “GRUPPO VOLONTARIATO CROCE ARCANA”, con sede nel Comune di Fanano frazione Ospitale, Via Ospitale n° 5901
2) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
3) La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e attività
1) L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, quale strumento di promozione dell’attività turistica di base e ricreativa;
L’associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi;
2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
a- realizzazione di iniziative volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
b- realizzazione di iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località e delle risorse turistiche locali;
c – ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
d – promozione di iniziative o esercizio di attività intese a richiamare turisti, ospiti e a determinare un maggior afflusso turistico della località;
e- promozione e realizzazione di manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo e ricreativo;
f- conseguimento di altri scopi di promozione sociale, previsti dalla Legge.
3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 3
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
e) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci ne durante la vita dell’Associazione, ne all’atto del suo scioglimento.
3) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.
Art. 4
Soci
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono mèmbri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
6) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statuali.
7) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1)I soci sono obbligati:
a)ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
d) a dare il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione.
2) I soci hanno diritto:
a)a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b)a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c)ad accedere alle cariche associative;
d)a prendere visione dei documenti contabili e degli atti dell’Associazione;
e)a frequentare i locali degli impianti dell’Associazione o da essa gestiti.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, ne di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 7
Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato direttivo;
c) Il Collegio dei revisori, che potrà essere nominato dall’assemblea;
d) Il Presidente.
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo temporaneo. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8
L’Assemblea
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di n. 2 deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato direttivo e dell’eventuale Collegio dei revisori dei conti, determinandone i compensi;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un terzo degli assodati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presente;
6) Le convocazioni possono avvenire presso la sede sociale o in altro luogo secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione; devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Comitato direttivo.
1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di mèmbri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I mèmbri dei Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni e che abbiano regolarmente versato la quota associativa.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei mèmbri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Il presidente ed in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, hanno la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci mèmbri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i mèmbri dei Comitato.
8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Collegio dei revisori dei conti.
1) Il Collegio dei revisori dei conti, se non nominato dall’Assemblea è composto da 3 mèmbri nominati anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
2) Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Art. 13
Norma finale
1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 14
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.
Letto, approvato e sottoscritto
Fanano, 05.05.2010